Lo Statuto fiorentino dell’arte e della lana

"E’ stato stabilito e ordinato che nessuno, sottoposto a quest’arte, possa e debba vendere o far vendere nessun tipo di lana, stame o vello o trama a chi non appartenga a quest’arte e società e non abbia un registro degli acquisti e delle vendite come pubblico artefice, sotto pena di 25 fiorini piccoli. […] E che nessun intermediario possa commerciare o piazzare nessuno di questi prodotti per chi non appartenga a quest’arte sotto pena di 100 soldi di fiorini piccoli. […]. A controllare l’osservanza del presente divieto, siano addetti degli ispettori segreti e inoltre sia lecito a chiunque accusare e denunziare apertamente o segretamente [i contravventori] e [il denunziante] abbia la quarta parte dell’ammenda. […]. Con la presente legge, che avrà perpetuo vigore, stabiliamo e disponiamo che i panni forestieri, prodotti e fabbricati fuori della città e distretto di Firenze, non si possano vendere, né lavorare, né adattare né conciare da parte di nessuno che sia sottoposto all’Arte della lana, sotto pena di 10 lire di fiorini piccoli per ogni pezzo; e che nessuno appartenente a quest’arte marchi o faccia marcare alcuno dei panni predetti col proprio marchio di fabbrica, anche per conto di terzi, sotto la medesima pena. […]. Se un maestro di quest’arte o un dipendente della medesima avrà sporto un reclamo o denunzia davanti ai consoli della detta arte o della loro curia o al loro notaio o all’Uffiziale dei Malefizi contro un suo apprendista o un suo operaio, accusandolo di aver percepito o sottratto una certa quantità di denaro furtivamente o in qualsiasi altro modo illecito e senza permesso o ordine suo; o se il predetto maestro sosterrà con il suo apprendista od operaio gli debba rendere ragione, in qualche modo o per qualche motivo, di qualche affare o attività praticata per conto suo a Firenze o fuori Firenze, i predetti consoli e il detto loro notaio e ufficiale siano tenuti, sotto giuramento, a rendere piena e sommaria giustizia del loro maestro che ha sporto denuncia, e a prestar fede al giuramento del maestro dichiarante che i predetti sono o sono stati suoi apprendisti o operai. E, immediatamente ricevuto e sentito tale giuramento, i detti consoli e il detto ufficiale, a richiesta dello stesso maestro, siano tenuti e debbano fare arrestare, imprigionare e detenere il detto apprendista od operaio a discrezione dello stesso maestro. "

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