Ultima modifica: 21 Luglio 2018

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

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Riferimenti Normativi


Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:
a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

21 Luglio 18 Amministrazione Trasparente

Principali compiti e funzioni

“Il consiglio … di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come… Continua a leggere Principali compiti e funzioni

21 Luglio 18 Amministrazione Trasparente

Retribuzioni e CV per incarichi politici

La partecipazione al Consiglio d’Istituto è elettiva, ma priva di qualsiasi retribuzione. Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili, né da parte della componente docenti, né… Continua a leggere Retribuzioni e CV per incarichi politici

21 Luglio 18 Amministrazione Trasparente

Informazioni

Il nostro Consiglio di Istituto è stato eletto nel mese di novembre dell’anno 2016 ed è ha validità per il triennio 2016/2019. Qualora un rappresentante dei genitori o del personale decadesse… Continua a leggere Informazioni

24 Gennaio 15 Amministrazione Trasparente

Organo di indirizzo politico-amministrativo: Consiglio di Istituto

In virtù del Dlgs 297 del 1994 art. 8 e art. 10, l’unico organo di indirizzo politico-amministrativo previsto nella scuola è il Consiglio d’Istituto. Il Consiglio di Istituto è composto dal Dirigente… Continua a leggere Organo di indirizzo politico-amministrativo: Consiglio di Istituto