Il Conflitto tra i Comuni e l'impero

Indietro                                                                                                  Torna alla pagina principale

Pace di Costanza

I comuni e l'impero

"Noi, Federico imperatore dei romani e il nostro figlio re dei romani, concediamo in perpetuo a voi città, luoghi e persone della Lega, le regalie e le vostre consuetudini, tanto in città che fuori della città: cioè

a Verona e al suo castello e ai sobborghi ed alle altre città, luoghi e persone della Lega, in modo che nella stessa città abbiate tutto come finora lo avete avuto o lo avete; mentre fuori possiate praticare senza contrasto tutte le consuetudini che per tradizione avete praticato o praticate, per quanto riguarda il fodro e i boschi, i pascoli e i ponti, le acque e i mulini (come per tradizione foste soliti avere o avete), l'esercito, le fortificazioni delle città, la giurisdizione tanto nelle cause penali che nelle civili, all'interno e all'esterno, e le altre cose che si riferiscono al buono stato delle città. [...]

Vogliamo che le regalie, che a voi non sono state concesse, siano riconosciute in questo modo: si scelgano il vescovo del luogo e alcuni uomini tanto della città che della diocesi, uomini di buona fama e che si credono a ciò idonei, tali che non siano posseduti da odio privato o particolare né contro la città né contro la nostra maestà, i quali giurino che in buona fede e senza frode ricercheranno, e riconosceranno dopo averle ricercate, quelle che spettano in modo particolare alla nostra eccellenza. [...]

Nelle città in cui il vescovo, per privilegio imperiale o regio, ha la carica di conte, se i consoli sono soliti ricevere il consolato, lo ricevano da lui, come furono soliti riceverlo; altrimenti ogni città riceverà il consolato da noi. Di conseguenza, appena nelle singole città si nomineranno i consoli, riceveranno l'investitura dal nostro messo che si troverà nella città o nella diocesi, e ciò fino a cinque anni. Terminato il quinquennio, ogni città mandi un messo alla nostra presenza per ricevere l'investitura e così in seguito; in modo che, finito ogni quinquennio, esse lo abbiano da noi, e durante i quinquenni dal nostro messo, come si è detto, se noi non saremo in Lombardia; allora, infatti, lo riceveranno da noi.

Le stesse cose saranno osservate sotto il nostro successore; e tutte le investiture avverranno senza alcun onere...

Sia lecito ad essi fortificare le città e costruire fortificazioni fuori di esse."

Dal documento della pace di Costanza , 1183