Ultima modifica: 29 Settembre 2016

Circ. n. 47 – elezioni della Consulta Provinciale degli Studenti

Poiché è necessario surrogare le elezioni della Consulta Provinciale degli Studenti:

le votazioni si effettueranno i giorni 24 e 25 ottobre 2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso il laboratorio Info1 Continua a leggere Circ. n. 47 – elezioni della Consulta Provinciale degli Studenti

Poiché è necessario surrogare le elezioni della Consulta Provinciale degli Studenti:

  • le votazioni si effettueranno i giorni 24 e 25 ottobre 2016 dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso il laboratorio Info1
  • dalle ore 9 del4 ottobre 2016 alle ore 12 del 10 ottobre 2016 si potranno presentare le liste per la Consulta Provinciale degli Studenti;
  • ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 studenti non compresi fra i candidati, deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista, può infine comprendere fino a 8 candidati;
  • sarà cura della commissione elettorale verificare la validità di ogni lista presentata;
  • dal6 ottobre 2016 fino al 15 ottobre 2016 sarà possibile tenere un’assemblea degli studenti per la presentazione dei candidati e dei programmi, purché la richiesta per l’organizzazione dei tale assemblea pervenga almeno cinque giorni prima al Dirigente Scolastico;
  • 2 sono i candidati eleggibiliper la Consulta Provinciale degli Studenti, pertanto l’elettore può esprimere 1 preferenza;
  • le elezioni scolastiche NON ammettono il voto disgiunto che comporta la nullità del voto;
  • NON sono ammessi voti per delega;
  • in calce si riportano i commi dal 4 al 7 dell’art. 44 della OM 215 del 1991 per spiegare i criteri di attribuzione dei posti nella Consulta Provinciale degli Studenti (gli stessi criteri valgono anche per l’elezione in Consiglio di Istituto);
  • con successiva comunicazione saranno spiegati i compiti e il funzionamento della Consulta.

 

                           

 OM 215/1991 art. 44 cc. 4-7: “4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, di cui al comma l del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

  1. Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, … sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio.
  2. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.
  3. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.”

 

                                      f.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Albalisa Azzariti

 

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