Ultima modifica: 3 Giugno 2017

Circ. n. 316 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE

Vista la normativa vigente in materia di valutazione degli studenti, in particolare, richiama quanto di seguito: Continua a leggere Circ. n. 316 – OPERAZIONI DI SCRUTINIO FINALE

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 

Vista la normativa vigente in materia di valutazione degli studenti, in particolare,  richiama quanto di seguito:

 

-Art.79 R.D. 653/1925:
I voti si assegnano, su proposta dei singoli professori, in base ad un giudizio brevemente motivato desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o durante l’ultimo periodo delle lezioni.

 

– Art. 193 T.U. 297/94:

 I voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe;

 

-Art.13 D.lgs. 226/2005:

Valutazione e scrutini

  1. La valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli studenti e la certificazione delle competenze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività educative e didattiche previsti dai piani di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, gli istituti predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
  2. Ai fini della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo.

 

-Art.2 Decreto Legge 137/2008 :

Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.
2. A decorrere dall’anno scolastico 2008/09, la valutazione del comportamento è espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le operazioni di scrutinio verranno accuratamente verbalizzate dal Segretario di classe nel MOD 05 05 11 VERBALE DELLO SCRUTINIO DEL 2 PERIODO, scaricabile dal sito del Liceo al menù Modulistica https://www.eliovittorini.edu.it/liceo2/modulistica/MOD%2005%2005%2011%20VERBALE%20DELLO%20SCRUTINIO%20DEL%202%20PERIODO.doc

 

Il Modello del Verbale dovrà essere completato con le necessarie informazioni, senza tuttavia modificarne l’impianto complessivo che deve rimanere integro.

 

Ogni Docente avrà cura di essere presente a scuola mezz’ora prima dell’orario stabilito per lo scrutinio in cui è coinvolto.

 

Si ricorda che il voto proposto in sede di scrutinio è, appunto, una proposta; affinché esso diventi definitivo bisogna sia deliberato dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di classe; il Consiglio di classe valuterà con attenzione ogni situazione didattico-disciplinare in modo che il giudizio finale sia la sintesi di un sereno ed equilibrato confronto.

 

I Docenti dovranno provvedere alla stesura dei giudizi, nel modulo specifico ed esterno al verbale (REPERIBILE PRESSO LA SEGRETERIA DIDATTICA), per gli studenti con “giudizio sospeso”:

 

  • I giudizi, uno per ogni materia in cui l’allievo ha riportato l’insufficienza, devono essere formulati specificando le carenze:
  1. le conoscenze non acquisite oggetto della programmazione (teorie, concetti, regole, termini, procedure, metodi e tecniche)
  2. le incapacità ad utilizzare conoscenze per risolvere situazioni problematiche (competenze non acquisite)
  3. gli atteggiamenti assunti nel corso della prestazione didattica e degli eventuali interventi educatici e didattici (recuperi)
  4. le capacità di rielaborazione, logiche e critiche non acquisite e oggetto della programmazione didattica.

 

Il Docente coordinatore di classe e il Docente segretario del Consiglio di classe dovranno provvedere, subito dopo la fase decisionale dello scrutinio, alla compilazione delle lettere di notifica delle materie in cui il giudizio è sospeso; tali lettere dovranno essere ritirate dalle famiglie interessate presso la Segreteria didattica dopo la pubblicazione degli esiti finali.

I Docenti devono compilare on line la relazione finale dell’attività svolta e i programmi svolti.

 

Si richiamano tutti i criteri di valutazione inseriti nella versione aggiornata del POF:

 

Saranno ammessi allo scrutinio anche gli studenti che hanno superato il numero massimo di assenze consentito, purché il Consiglio di Classe sia in grado di esprimere una valutazione e purché si tratti di assenze, come da DPR N. 122/2009, per:

  1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
  2. terapie e/o cure programmate;
  3. donazioni di sangue;
  4. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
  5. partecipazioni ad attività progettuali esterne, stages e tirocini aziendali, annualità/periodi soggiorno studio all’estero;
  6. motivazioni legate ad appartenenza religiosa – festività religiose, culto religioso – : ai sensi dell’art. 4 c. 4 Legge 101/1989 sono giustificate le assenze per motivi religiosi su richiesta di genitori/studenti maggiorenni in aderenza con l’art.8 della Costituzione;
  7. impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto, cause di forza maggiore documentate;
  8. degenze post operatorie documentate;
  9. malattie croniche certificate;
  10. per gli alunni DVA, mancata frequenza dovuta all’handicap o anche allo svantaggio socio ambientale.

 

 

 

 

 

Per gli studenti con giudizio sospeso la valutazione finale sarà effettuata prima dell’inizio del nuovo anno scolastico sulla base di prove scritte, orali e/o pratiche opportunamente preparate dai singoli Consigli di Classe.

Per l’ammissione alla classe successiva è necessario avere non più di tre insufficienze di cui una sola grave e per grave si intende una valutazione minore o uguale a 4 decimi.

 

Per il voto di comportamento i Consigli di Classe terranno conto dei seguenti criteri:

 

Massimo 10: lo studente ha evidenziato un comportamento sempre partecipe e corretto, rispettando tutte le regole e mostrandosi attivo e propositivo nell’Offerta Formativa della Scuola, portando un contributo personale alla coscienza critica o un contributo positivo alla vita della classe (per le classi in cui è applicabile, ha anche conseguito molto positive valutazioni dai tutor nell’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro incluso il lavoro d’aula).

Massimo 9: lo studente ha evidenziato un comportamento attento in classe, impegnato nello studio, rispettoso delle regole espresse nel Patto di Corresponsabilità. (per le classi in cui è applicabile, ha anche conseguito positive valutazioni dai tutor nell’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro incluso il lavoro d’aula).

Massimo 8: lo studente ha evidenziato un comportamento per lo più rispettoso delle regole (per le classi in cui è applicabile, ha conseguito valutazioni per lo più positive dai tutor nell’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro incluso il lavoro d’aula).

Massimo 7: lo studente ha trasgredito talvolta le regole, per cui è stato necessario coinvolgere i genitori in un percorso di maggior responsabilizzazione ed eventualmente apporre una nota o più note sul registro di classe (per le classi in cui è applicabile, ha conseguito solo alcune positive valutazioni dai tutor nell’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro incluso il lavoro d’aula).

Massimo 6: lo studente ha ricevuto un provvedimento di sospensione o altro provvedimento disciplinare per comportamento grave nei confronti di persone o cose (per i casi in cui tale criterio è applicabile: ha conseguito un parere sfavorevole dai tutor nelle esperienze di Alternanza Scuola Lavoro incluso il lavoro d’aula).

L’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro estiva è tenuta in conto nella valutazione del comportamento dell’anno successivo.

Le entrate posticipate e le uscite anticipate influiscono comunque sul voto di comportamento, tranne che quelle giustificate per motivazioni mediche suffragate da apposito certificato.

 

Ai fini della valutazione complessiva finale si terrà anche conto di:

  1. Esiti conseguiti nelle prove disciplinari scritte, orali e pratiche
  2. Puntualità e rispetto degli impegni in relazione ai compiti da svolgere in ambito domestico
  3. Apporto individuale dello studente alle attività realizzate in classe o a eventuali lavori di gruppo
  4. Esiti del primo periodo e dell’eventuali prove di recupero
  5. Costanza nello studio e nel lavoro didattico

Per le eccellenze

  1. Valorizzazione di eventuali approfondimenti proposti con costanza dallo studente su un tema /argomento trattato a lezione o di un tema di attualità inerente
  2. Valorizzazione di eventuali progetti pratici o esperimenti di laboratorio frutto di inventiva o capacità organizzative mostrate dallo studente

 

 

 

Per l’assegnazione del credito scolastico e del credito formativo, oltre ai sopraccitati parametri comportamentali, si prenderanno in considerazione a fine anno scolastico:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito formativo

  1. a) Attività di volontariato continuative e certificate che non siano già state considerate come attività di Alternanza Scuola Lavoro
  2. b) Attività di volontariato nel Servizio Civile Nazionale, nella Protezione Civile o su automezzi di soccorso, purché non siano già state considerate come attività di Alternanza Scuola Lavoro
  3. c) Attività sportive a livello agonistico, solo da società riconosciute dal CONI come da DM 49 del 24 febbraio del 2000
  4. d) Frequenza annuale o pluriennale di corsi presso scuole specializzate (che rilascino brevetti o diplomi o certificazioni), di strumento musicale presso il Conservatorio oppure con partecipazione ad attività bandistiche e/o orchestrali
  5. e) Frequenza di corsi in lingua e di lingua presso scuole all’estero per almeno due settimane (corredate da certificato di frequenza, con quantificazione delle ore e risultati ottenuti), anche in estate, sia presso scuole straniere che italiane
  6. f) Certificazioni quadro europeo di lingue e certificazioni extraeuropee di lingue
  7. g) Conseguimento della patente E.C.D.L.
  8. h) Stage estivi di studio e ricerca, campus, partecipazione a progetti estivi internazionali di carattere umanitario o di protezione ambientale, purché tali attività non siano già state conteggiate ai fini dell’Alternanza Scuola Lavoro

 

Credito scolastico

  1. a) Attività organizzate dalla scuola per la partecipazione alle quali il Liceo, attraverso i Dipartimenti, rilascia certificato di frequenza con modalità stabilite in anticipo (laboratorio teatrale, fotografico, coding; organizzazione e gestione campionati e tornei di istituto, partecipazione ai campionati studenteschi nelle fasi successive a quelle di istituto; i primi dieci classificati ai giochi di matematica e della chimica, donazione del sangue)
  2. b) Corsi pomeridiani organizzati dalla scuola purché frequentati nella loro interezza (è accettata una assenza per il primo soccorso e due ore di assenza su 18 previste per i corsi di lingua pomeridiani)
  3. c) Il conseguimento della valutazione “ottimo” in IRC o materia alternativa
  4. d) Partecipazione ai lavori di commissione della scuola per almeno 10 ore l’anno
  5. e) Partecipazione al progetto “Biblioteca: lettori assidui” (lettura di 6 libri con recensioni)
  6. f) Tutoraggio fra pari nel progetto Recupero Studenti

 

Si riporta infine la tabella di assegnazione dei crediti

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                             dott.ssa Albalisa Azzariti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)