Ultima modifica: 10 Settembre 2022

Circ. n. 010 – D.M. n. 238 dell’ 8 settembre 2022 _ Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1° settembre 2023. Trattamento di quiescenza e di previdenza.

Il D.M. n. 238  dell’ 8 settembre 2022 fissa al 21 ottobre 2022 il termine ultimo per la presentazione, da parte di tutto il Personale del Comparto Scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiugere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2023. Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

La richiesta dovrà essere formulata avvalendosi delle istanze Polis che saranno rese allo scopo disponibili. La richiesta potrà essere formulata avvalendosi di tre istanze Polis che saranno attive contemporaneamente: la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie: – Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 (Art. 24, commi 6, 7 e 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n.214 – Art.15, D.L. 28 gennaio 2019, n.4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – Art.1 commi da 147 a 153 della L. 27 dicembre 2017 n. 205); – Domanda di cessazione con riconoscimento dei requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 (art.16 Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 – art. 1, comma 94 Legge 30 dicembre 2021, n. 234) (opzione donna); – Domanda di cessazione dal servizio in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione; – Domanda di cessazione dal servizio del personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti; la seconda e la terza conterranno, esclusivamente:

– Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, comma 1, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n.26 – (quota 100 maturata entro il 31 dicembre 2021) – Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 1 comma 87 Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (quota 102, da maturare entro il 31 dicembre 2022).

 

 

 

 

In caso di mancato rispetto di tale tempistica, l’Inps non potrà effettuare i propri adempimenti, entro il termine concordato del 18 aprile 2023. Il MI e l’INPS verificheranno l’andamento delle attività delle rispettive strutture territoriali, scambiandosi dati e informazioni, per concertare azioni correttive in itinere e individuare le situazioni di criticità. Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l’apposita funzione solo dopo l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’INPS.

 

                                                                               LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                                                                                   dott.ssa Albalisa Azzariti

                                 (Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 

                               

 

 

 

 

 

Allegati :

 

Nota cessazioni personale scolastico a. s. 2023_24

Decreto Ministeriale  8 settembre 2022,  n. 238

Tabella  Requisiti Pensionistici per i Lavoratori

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

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