Ultima modifica: 23 Novembre 2022

Circ. 133 – risposta alle più frequenti domande pervenute in relazione alla procedura di iscrizione agli ESAMI DI STATO

Avendo raccolto le domande più frequenti oggetto di telefonate e mail alla segreteria, riteniamo utile diffondere una risposta alle stesse, articolata per punti. Continua a leggere Circ. 133 – risposta alle più frequenti domande pervenute in relazione alla procedura di iscrizione agli ESAMI DI STATO

Gentili studenti, gentili genitori,

avendo raccolto le domande più frequenti oggetto di telefonate e mail alla segreteria, riteniamo utile diffondere una risposta alle stesse, articolata per punti.

Si prega di prendere visione della pagina successiva.

Alleghiamo inoltre un modello F24 compilabile, per chi dovesse incontrare difficoltà presso l’Ufficio Postale o l’Istituto Bancario o volesse procedere con pagamento online.

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Albalisa Azzariti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 

 

 

 

/m.p. – a.p.

 

 

 

 

  • Compilazione e consegna della domanda di iscrizione

 

La domanda di iscrizione, compilata a cura dello studente di quinta, va consegnata in segreteria didattica.

Se lo studente è minorenne, i dati riportati sono sempre quelli dello studente che deve sostenere gli Esami, ma un esercente la patria potestà lo controfirma, cioè ci saranno due firme (quella dello studente e quella del genitore o tutore).

Gli orari di ricevimento al pubblico sono dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Può venire allo sportello lo studente stesso, oppure gli studenti di una medesima classe possono raccogliere i modelli di iscrizione e portarli in segreteria raggruppati. Ad esempio se ne potrebbero occupare i rappresentanti di classe. NON occorre la presenza del genitore allo sportello.

Come indicato nella circolare n. 126 del 2022, dobbiamo fare tutto entro il 30 novembre 2022 e perciò è gradito se la compilazione del modello – di per sé molto rapida – e la sua consegna in segreteria avverrà un paio di giorni prima.

 

  • Pagamento della tassa erariale da versare per la presentazione della domanda di ammissione all’Esame di Stato anno scolastico 2022/23 per studenti interni, cioè frequentanti le classi quinte.

La tassa di iscrizione va pagata entro il 30 novembre 2022 (come da nota ministeriale n° 0024344.23-09-2022) il modello f24 quietanzato deve essere unito alla domanda di partecipazione e consegnato presso gli uffici della segreteria didattica del Liceo. Gli orari di ricevimento al pubblico sono dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Si consiglia di pinzare con la cucitrice il modello f24 alla domanda.  Anche in questo caso, chi riuscisse ad anticiparsi rispetto alla scadenza, dimostrerebbe collaborazione, comunque la scadenza è il 30 novembre.

Poiché sono state segnalate difficoltà nella compilazione del Modello F24 semplificato, alleghiamo un modello elettronico compilabile.

Inoltre, qui di seguito le istruzioni per la compilazione.

 

Modalità di compilazione del Modello F24 semplificato Nella sezione “CONTRIBUENTE” occorre indicare:

  • nel campo “Codice fiscale”: codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;
  • nel campo ”Codice fiscale del coobbligato, genitore, tutore o curatore fallimentare’, /’eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua ii versamento, unitamente al codìce “02“da riportare nel campo “Codice identificativo “.

Nella sezione ’MOTIVO DEL PAGAMENTO“ devono essere riportati:

nel campo “Sezione” segnare il valore “ER”, In quanto il destinatario del pagamento delle tasse scolastiche è l’erario;

  • nel campo “codice tributo” riportare il codice ”TSC3’ (Tasse scolastiche – esame);
  • nel campo “anno di riferimento“ l’anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”, ovvero il 2022;
  • nella colonna ”importi a debito versati’. le somme da versare ovvero 12,09;

 

 

 

Si fa presente che tale metodo di compilazione per Saldare pagamenti riferiti a diverse situazioni, modificando il “codice tributo” scegliendolo tra quelli di interesse tra:

  • “TSC1” utilizzato per le Tasse scolastiche – iscrizione;
  • “TSC2″ utilizzato per le Tasse scolastiche – frequenza;
  • “TSC3” utilizzato per le Tasse scolastiche esame;
  • “TSC4” utilizzato per le Tasse scolastiche –

Qualora si decidesse di utilizzare un altro sistema di pagamento, occorre versare la tassa d’esame sul conto corrente nr 1016 intestato a: Agenzia delle Entrate- Centro Operativo di Pescara (come stabilito dal D. Legislativo numero 297, art 200 del 16 aprile 1984, precisando

la causale: iscrizione agli esami di Stato 2022/23, utilizzando i boIIettini disponibili presso gli uffici postali.

In alternativa, ancora, attraverso bonifico bancario intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – IBAN: lT45 R 0760103200 000000001016, riportando la causale iscrizione agli esami di Stato 2022/23, nome e cognome e classe dello studente

Il pagamento della tassa d’esame è condizione necessaria per pater sostenere la sessione d’esame.

Si allega modello F24 semplificato editabile.

 

 

 

  • Diploma in originale terza media

 

Il deposito del Diploma in originale della classe terza media consegue lo scopo di non rallentare inutilmente i lavori della Commissione d’Esame, in quanto il Presidente (esterno) e la Commissione, nella fase di insediamento, procede – tra i vari adempimenti – al controllo e alla convalida di tutti i titoli dichiarati e del possesso dei requisiti prescritti.

Ovviamente, il diploma di terza media è restituito al candidato subito dopo la conclusione della sessione degli Esami.

Gli studenti che fossero già in possesso del Diploma di terza media, non avranno difficoltà a consegnarlo in questa fase alla segreteria didattica (è opportuno in ogni caso avere sempre in casa una fotocopia di ogni diploma conclusivo del ciclo di studi).

Coloro che non fossero ancora andati a ritirarlo alla scuola media, potranno farlo anche oltre la scadenza del 30 novembre.

Si suggerisce comunque ad ogni studente di non correre il rischio di avere un contenzioso con un eventuale Presidente puntiglioso.

Le disposizioni ministeriali prevedono comunque questa situazione:

<< In caso di rilevazione di irregolarità della documentazione di un candidato, la commissione deve poter registrare l’indicazione di prosecuzione con riserva per il candidato: in questo caso il candidato può svolgere le prove di esame seppure con riserva; in seguito la commissione potrà cancellare la riserva sul candidato.>>.

 

 

 

  • Eventuale smarrimento del diploma di terza media

 

Il riferimento è la Circolare 266 del 6/9/1991 con la quale il Ministero dell’Istruzione ha dettato norme in materia di diplomi, certificati provvisori e certificati definitivi, atto che viene richiamato nella sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia del 30 giugno 2021, prevedendo:

 

Certificati provvisori

 

“In mancanza di modelli di diploma sono rilasciati certificati provvisori dal capo d’istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto di provenienza dei candidati.

 

 

 

 

Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non possono essere rilasciati se non in un unico esemplare; essi devono portare in lettere il voto assegnato a recare in calce la seguente dicitura: “II presente certificato viene rilasciato in luogo/del diploma originale del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore”. Esso perde tale efficacia quando, da parte delle autorità scolastiche, sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, pertanto, la restituzione del certificato provvisorio. Per la legalizzazione della firma sui certificati provvisori rilasciati dai capi degli istituti non statali, vale quanto precisato al precedente 1″ ovvero sono legalizzate dal provveditore agli studi ai sensi dell’art. 16 della L. 4 gennaio 1968, n. 15 (“Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi”);

 

Certificati sostitutivi

 

Tali certificati (tra gli altri) di qualifica professionale questi possono essere rilasciati “ai sensi della L. 7 febbraio 1969, n. 15” “a richiesta degli interessati, senza limitazione di numero e in qualunque tempo dai capi degli istituti presso i quali sono depositati gli atti relativi ai titoli di studio conseguiti” ” i certificati in parola devono contenere le seguenti indicazioni: a) denominazione dell’istituto che rilascia il documento richiesto; b) cognome, nome, luogo e data di nascita della persona che ha conseguito il titolo di studio; c) anno scolastico, sessione e istituto in cui il titolo di studio è conseguito; d) giudizio espresso in sede di esame ovvero voti, da trascrivere in lettere, riportati nelle singole materie oggetto di esame; e) cognome, nome e qualifica del capo dell’istituto (titolare o incaricato) che sottoscrive il documento e data di rilascio. … il documento dovrà essere perfezionato con l’apposizione del timbro tondo dell’istituto accanto alla firma autografa del capo d’istituto”;

 

Certificati sostitutivi del diploma originale per il caso di smarrimento, distruzione furto o comunque assoluta inservibilità del diploma originale

 

Per tali certificati si ricorda che, tra l’altro, gli stessi debbano contenere la seguente dichiarazione “il presente certificato, che si rilascia a norma della L. 7 febbraio 1969, n. 15, sostituisce a tutti gli effetti il corrispondente diploma”. Invero, la L. 7 febbraio 1969, n. 15 ( “Modifica all’articolo 99 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, in materia di rilascio di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi di maturità ed abilitazione”) prevedeva all’art. 1 “L’articolo 99 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653, è sostituito dal seguente: “Possono essere rilasciati certificati di licenza, abilitazione e maturità, ma non possono essere rilasciati duplicati dei relativi diplomi.// In caso di smarrimento, e purché l’interessato o, se questi è minore, il padre o chi ne fa le veci, ne faccia domanda dichiarando, su carta legale, sotto la sua personale responsabilità, l’avvenuto smarrimento, i diplomi di abilitazione o maturità sono sostituiti da un certificato rilasciato, su carta legale, dal provveditore agli studi. Con le stesse modalità sono rilasciati dal preside i certificati sostitutivi di diplomi di licenza. // I certificati indicati nel comma precedente dovranno contenere esplicita menzione del loro valore sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale smarrito, ai sensi della presente legge””.

 

 

I certificati dei titoli e la normativa in materia di autocertificazione

 

Alcuni Tribunali (ad esempio quello di Venezia, sentenza del 17.3.2021 in causa n 656/2020) sostengono che “detti certificati peraltro appaiono ora superati dalle previsioni del D.P.R. n. 445 del 2000 che all’art. art. 46 (R) rubricato “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni” prevede ” 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: …; m) titolo di studio, esami sostenuti; …” 19. Ed invero l’art. 40 DPR citato, come modificato dall’art. 15, comma 1, L. n. 183 del 2011, prevede “01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi””.

Così il MIUR con le sue FAQ in materia di certificati:

 

 

 

 

 

Ritiro dell’attestato: i diplomi, stampati ogni anno dall’Istituto Poligrafico dello Stato e inviati agli Uffici scolastici Regionali, devono essere richiesti direttamente al Dirigente scolastico della scuola presso la quale sono stati conseguiti. In alternativa, è possibile richiedere una certificazione sostitutiva all’Ufficio Territoriale (ex Ufficio scolastico provinciale) competente.

 

Dati errati: nel caso in cui i dati anagrafici riportati sul diploma siano errati, è opportuno rivolgersi alla segreteria scolastica della scuola che ha rilasciato il documento (o, se la scuola non esiste più, all’Ufficio Territoriale), la quale potrà apportare modifiche al documento, ma non potrà rilasciare un nuovo diploma. Il diploma è valido anche se sul documento sono state riportate delle correzioni (Legge 7 febbraio 1969, n.15).

 

Smarrimento, furto, distruzione del cartaceo del Diploma: In caso di smarrimento, furto, distruzione del cartaceo l’interessato può ottenere il certificato sostituivo del Diploma (per una sola volta), avente a tutti gli effetti lo stesso valore dell’originale (cfr. art.187, commi 3 e 4, e art.199, comma 6, del T.U. Istruzione). La certificazione sostitutiva è rilasciata dall’Istituto scolastico ove è stato conseguito il titolo di studio o, dall’Ufficio scolastico territoriale nel cui ambito è compreso lo stesso Istituto, qualora non sia stato fatto il decentramento agli istituti scolastici della provincia da parte del medesimo istituto.

 

In conclusione, i candidati e i genitori che non riuscissero ad avere il Diploma di Licenza Media in originale entro il 30 novembre, possono attivarsi anche nelle settimane successive.

E’ però necessario che la situazione sia regolarizzata quanto prima possibile.

 

In linea teorica, i genitori o il candidato possono esperire la strada della certificazione sostitutiva come sopra indicato, ma poiché è interesse di tutti che la Commissione d’Esame possa lavorare con tutta la serenità del caso e la fase del controllo del possesso dei requisiti di accesso sia assolutamente rapida, permettendo così alla Commissione stessa di occuparsi delle questioni più sostanziali sullo svolgimento dell’Esame, si concede un lasso di tempo maggiore per il deposito del Diploma, in considerazione del fatto che tale controllo sulla veridicità dei titoli dichiarati (possesso del diploma di terza media) non spetta al nostro Liceo in questa fase ma alla Commissione, nella seduta di insediamento.

 

 

  • Rilascio del Diploma di Maturità

 

La medesima situazione si riproporrà nella fase di iscrizione all’Università.

Il Poligrafico dello Stato invia i diplomi in carta pergamena agli Uffici Scolastici Provinciali, a distanza di mesi.

Al termine dell’Esame di Diploma Liceale, quindi, viene rilasciato al diplomato un certificato sostituivo, a cura della segreteria della scuola frequentata e con la firma del Dirigente Scolastico (in genere delegato dal Presidente della Commissione).

Tale certificato viene accettato, in una prima fase interlocutoria, dagli Atenei.

Poi, nei mesi seguenti, le segreterie universitarie scrivono alle segreterie delle scuole superiori per chiedere la conferma di quanto dichiarato in fase di immatricolazione dallo studente ed in particolare del punteggio conseguito al termine dell’Esame di Stato.

Non appena possibile, pervenuti i diplomi in carta da pergamena, la segreteria del Liceo provvede a stamparli e registrarli come previsto dalle procedure.

Attualmente stiamo distribuendo i diplomi del 2020-21.

NON siamo ancora in possesso delle pergamene per i diplomi del 2021-22.

Per poter ritirare il diploma, l’interessato o il genitore delegato dovrà nuovamente pagare una tassa (vedere precedente punto 2, “TSC4” codice utilizzato per le Tasse scolastiche – diploma), il cui bollettino dovrà essere esibito alla nostra segreteria per il ritiro del diploma stesso.

Non sappiano se negli anni successivi si modificherà la normativa, ma fino al recente passato non ci si poteva laureare senza aver consegnato all’Università il Diploma di Maturità in originale.

La motivazione è la medesima, e cioè l’accertamento del possesso del titolo di studio richiesto come condizione di accesso prima del rilascio del titolo di studio successivo.

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Albalisa Azzariti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 

/mp