Ultima modifica: 7 Ottobre 2017

Circ. n. 59 – Elezioni del Consiglio di Istituto – Componente Studenti

In considerazione delle disposizioni vigenti e in particolare del c. 10 dell’art. 8 del Dlgs. 297 del 1994, si indice il rinnovo della componente degli studenti del Consiglio di Istituto Continua a leggere Circ. n. 59 – Elezioni del Consiglio di Istituto – Componente Studenti

In considerazione delle disposizioni vigenti e in particolare del c. 10 dell’art. 8 del Dlgs. 297 del 1994, si indice il rinnovo della componente degli studenti del Consiglio di Istituto  come da procedura semplificata. Si rende noto pertanto che :

  • Dalleore 9 del 6 Ottobre 2017 alle ore 12 del  21 Ottobre 2017 si potranno presentare le liste per il Consiglio di Istituto;
  • Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 studenti non compresi fra i candidati, deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista, può infine comprendere fino a 8 candidati;
  • Sarà cura della commissione elettorale verificare la validità di ogni lista presentata;
  • Dal16 ottobre 2017 fino al 26 ottobre 2017 sarà possibile tenere un’assemblea degli studenti per la presentazione dei candidati e dei programmi, purché la richiesta per l’organizzazione di tale assemblea pervenga almeno cinque giorni prima al Dirigente Scolastico e in ogni caso entro il 21 ottobre 2017;
  • 4 sono i candidati eleggibiliper il Consiglio di Istituto componente Studenti, pertanto l’elettore può esprimere fino a 2 preferenze;
  • Le elezioni scolastiche NON ammettono il voto disgiunto che comporta la nullità del voto;
  • NONsono ammessi voti per delega

 

 

 

 

 

 

Si comunica inoltre che :

 

Sabato  28 ottobre 2017  dalle ore 8:10 – alle ore 13.20

Lunedì  30 ottobre 2017  dalle ore 8:10 – alle ore 13.20

Martedì 31 ottobre 2017  dalle ore 8:10 – alle ore 13.20

 

OPERERÀ un (1) Seggio:

Presso il Laboratorio Info 1 in Via Donati, 7 voteranno: tutti gli Studenti del Liceo

Si rammenta che:

occorre presentarsi con un valido documento di riconoscimento;

non è ammesso il voto per delega.

Per garantire un ordinato svolgimento delle operazioni si ricorda che gli studenti si recheranno a votare solo su invito dei tecnici di laboratorio che li convocheranno classe per classe.

 

I docenti presenti nelle classi, al momento della convocazione, sono pregati di accompagnare gli studenti al seggio per la dovuta sorveglianza.

 

Si precisa che:

4 sono i candidati eleggibili pertanto l’elettore può esprimere fino a 2 preferenze;

la votazione è condotta per mezzo della piattaforma digitale usata anche per i sondaggi;

l’anonimato è garantito dal fatto che lo studente elettore, all’atto della firma, potrà pescare a caso da un contenitore una password che diverrà inservibile dopo l’uso;

se ogni voto dato alla lista sarà ovviamente conteggiato per la lista, ogni voto dato a un candidato sarà conteggiato sia per la lista che per il candidato;

poiché per legge non è ammesso il voto disgiunto (cioè votare una lista e il candidato dell’altra lista o il candidato di una lista e il candidato di un’altra, atti che portano alla nullità del voto), la piattaforma non lo consentirà, guidando lo studente elettore a poter scegliere solo fra i candidati della medesima lista, in pratica prima si sceglie la lista e poi il/i candidato/i;

all’atto della scelta fra le liste, è prevista anche la voce “scheda bianca”, per non esprimere il proprio voto.

 

In calce si riportano i commi dal 4 al 7 dell’art. 44 della OM 215 del 1991 per spiegare i criteri di attribuzione dei posti in Consiglio di Istituto.

 

 

 

 

                                                                                                              IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO

                                                                                                                  dott.ssa Albalisa Azzariti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 

 

 

 

 

 

 

/mp

 

 

OM 215/1991 art. 44 cc. 4-7: “4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, di cui al comma l del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.

  1. Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio.
  2. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.
  3. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.”