Ultima modifica: 29 Settembre 2016

Circ. n. 41 – presentazione liste elezioni del consiglio di istituto

In occasione del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto, le cui elezioni si terranno il 20 e il 21 novembre 2016, si informa che a norma dell’OM 215 del 15 luglio 1991 Continua a leggere Circ. n. 41 – presentazione liste elezioni del consiglio di istituto

In occasione del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto, le cui elezioni si terranno il 20 e il 21 novembre 2016, si informa che a norma dell’OM 215 del 15 luglio 1991:

 

Dalle ore 9.00 di sabato 29 ottobre alle ore 12.00 di sabato 5 novembre è possibile la presentazione delle liste dei candidati per il consiglio di istituto (il modello di presentazione si ritira in Segreteria didattica)

Da mercoledì 2 novembre a venerdì 18 novembre si possono tenere assemblee per la presentazione dei candidati al Consiglio di Istituto

Per il personale ATA sono eleggibili 2 consiglieri, quindi sono candidabili fino a 4 per lista con 3 presentatori di lista

Per i docenti sono eleggibili 8 consiglieri, quindi sono candidabili fino a 16 per lista con 8 presentatori di lista

Per gli studenti sono eleggibili 4 consiglieri, quindi sono candidabili fino a 8 per lista con 20 presentatori di lista

Per i genitori sono eleggibili 4 consiglieri, quindi sono candidabili fino a 8 per lista con 20 presentatori di lista

 

Si ricorda che

(OM 215/1991 art. 30)

  • Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti.
  • I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabici progressivi.
  • Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, né può presentarne alcuna.
  • Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

 

(OM 215/1991 art. 32)

  • Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente commissione elettorale di istituto anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
  • I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere essi stessi candidati.
  • Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

 

 

(OM 215/1991 art. 16)

  • Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.
  • Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia il candidato eletto in più consigli di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.

 

 

 

                                     f.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott.ssa Albalisa Azzariti

 

 

/mr