circ. n.031

Candidatura ed elezioni per il rinnovo della Componente Studentesca del Consiglio di Istituto

Le procedure si svolgeranno, pur nel rispetto dello spirito dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM

Le procedure si svolgeranno, pur nel rispetto dello spirito dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998, e da ultimo della nota ministeriale del 2 ottobre 2020, secondo il regolamento approvato dal Consiglio di Istituto, che è conforme alla nota ministeriale del 19 ottobre 2020 e soprattutto al DPCM del 18 ottobre 2020.

Pertanto a partire dalle ore 08:00 di LUNEDÌ 3 ottobre 2022 e fino alle ore 12:00 di SABATO 8 ottobre 2022 sarà possibile presentare le liste per la Componente da rieleggere.

Per presentare una lista, è necessario che il presentatore di lista ritiri in segreteria didattica il modulo di presentazione e che lo compili indicando i candidati che dovranno firmare la lista indicando anche gli estremi di un documento di identità. Le firme dei candidati e dei presentatori dovranno essere autenticate dalla Dirigente Scolastica.

Per gli Studenti sono eleggibili 4 consiglieri, quindi sono candidabili fino a 8 per lista

Il presentatore di lista per gli Studenti deve essere una/o studentessa/studente iscritta/o al Liceo, NON deve essere candidato e NON può presentare più di una lista.

Al fine di perfezionare le procedura di presentazione delle liste, è necessaria la firma anche di altri presentatori di lista. Anche questi presentatori secondari devono appartenere alla stessa componente della lista, non devono essere candidati e possono appoggiare solo una lista. Essi, in forza dell’OM n. 293 del 24 giugno 1996, devono essere:

  • 40 (compreso il primo presentatore) per gli STUDENTI (perché gli aventi diritto sono più di 1000).

 

 

Si ricorda che :

(OM 215/1991 art. 30)

  • Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, né può presentarne alcuna.
  • Le liste possono contenere anche un solo nominativo.

(OM 215/1991 art. 32)

  • Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina.

(OM 215/1991 art. 16)

Il giorno 10 ottobre 2022 saranno pubblicate le liste che avranno raggiunto il numero minimo di presentatori richiesto dalle norme.

A partire dal 10 ottobre 2022 fino al 18 ottobre sarà possibile tenere assemblee per la presentazione dei candidati e dei programmi, purché la richiesta per l’organizzazione di tali assemblee pervenga almeno cinque giorni prima al Dirigente Scolastico.

A partire dalle ore 08:00 di giovedì 20 ottobre 2022 fino alle ore 12:00 di venerdì 21 ottobre 2022 si svolgeranno le elezioni on line, con le seguenti modalità:

  • via mail sarà inviato un link personalizzato per ogni elettore tramite il quale potrà essere espresso il voto;
  • è garantito l’anonimato sull’espressione di voto, ma non sulla partecipazione alle elezioni (come d’altronde avverrebbe anche con una procedura cartacea), perché la piattaforma è impostata in modo da NON collegare l’espressione di voto con l’identificativo, ma anche per NON consentire allo stesso identificativo di essere utilizzato più volte;
  • qualora la mail non sia giunta, sarà possibile richiedere l’identificativo alla prof. Daniela Mortellaro all’indirizzo mortellaro@eliovittorini.it però non sono in ogni caso ammessi voti dopo le ore 12:00 di venerdì 21 ottobre 2022;
  • gli Studenti possono esprimere fino a 2 preferenze;
  • poiché per legge non è ammesso il voto disgiunto (cioè votare una lista e il candidato dell’altra lista o il candidato di una lista e il candidato di un’altra, atti che portano alla nullità del voto), la piattaforma non lo consentirà, guidando l’elettore a poter scegliere solo fra i candidati della medesima lista, in pratica prima si sceglie la lista e poi il/i candidato/i;
  • all’atto della scelta fra le liste, è prevista anche la voce “scheda bianca”, per non esprimere il proprio voto.

Si riportano i commi dal 4 al 7 dell’art. 44 della OM 215 del 1991 per spiegare i criteri di attribuzione dei posti in Consiglio di Istituto :

  1. 4. Appena ricevuti i verbali degli scrutini elettorali da parte degli altri seggi della scuola, il seggio, di cui al comma l del presente articolo, riassume i voti di tutti i seggi, senza poterne modificare i risultati. Indi determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutti i seggi della scuola. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza.
  2. Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4 … sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si

 

scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ha tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e a parità di quest’ultima, per sorteggio.

  1. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati i posti eccedenti sono distribuiti tra le altre liste, secondo l’ordine dei quozienti.
  2. Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste, si provvede a determinare, nei limiti dei posti assegnati a ciascuna lista, i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a ricoprirli. In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.”

Il giorno 21 ottobre la commissione elettorale renderà pubblici i risultati delle elezioni sul sito e all’albo on line.

I candidati interessati possono presentare motivato ricorso avverso la proclamazione degli eletti entro i successivi 5 giorni alla commissione elettorale, che decide in merito nel termine di 5 giorni. È riconosciuto il diritto di acceso agli atti e ai verbali concernenti gli scrutini.

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                                    dott.ssa Albalisa Azzariti

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e  per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)