circ. n.029

Elezione dei rappresentanti degli Studenti e dei Genitori

Elezione dei rappresentanti degli Studenti e dei Genitori nei Consigli di Classe

Come deliberato in Collegio nel Piano delle Attività, MARTEDÌ 4 ottobre p.v. si svolgeranno le assemblee per le elezioni dei rappresentanti degli Studenti e dei Genitori secondo le seguenti modalità:

STUDENTI:

Ore         11,10             apertura dei lavori dell’assemblea per l’elezione dei rappresentanti

Il docente della quarta ora (11,10-12,05), in sede assembleare, illustrerà la norma sulla composizione e sulle funzioni del Consiglio di Classe. Sebbene tutti gli studenti godano di elettorato attivo e passivo, sicché tutti sono candidati, si consiglia di sfruttare il momento assembleare anche per individuare possibili candidati.

Al termine dell’assemblea (ore 12,05), le lezioni proseguiranno come da normale orario scolastico.

Le elezioni si svolgeranno on line:

  • si va all’apposito link che sarà reperibile sulle news del sito (all’articolo “Per eleggere i rappresentanti di classe degli Studenti”);
  • si clicca sul link della propria classe;
  • si accede usando come identificativo lo username impiegato anche per l’accesso alla rete del Liceo e a Elionet, cioè il numero di matricola del SIDI (non quindi l’username del registro).

Qualora non si disponga di tali credenziali (per es. il singolo studente era assente quando le hanno distribuite o se sono andate perdute), è possibile chiederle al dott. Andrea Panuccio in segreteria didattica di persona o scrivendo a didattica3@eliovittorini.it .

Si precisa che tutti gli studenti godono di elettorato attivo e passivo, sicché tutti sono candidati.

Due sono i rappresentanti eleggibili per ogni Classe, pertanto ogni studente potrà esprimere UNA sola preferenza. Saranno eletti gli studenti che hanno ottenuto più voti, in caso di parità la commissione elettorale procederà al sorteggio.

La possibilità di votare resta aperta dal 4 ottobre al 7 ottobre 20222 compreso.

Quando le classi avranno votato, la proclamazione degli eletti sarà a cura della commissione elettorale.

 

GENITORI:

Ore         15,00             apertura dei lavori dell’assemblea per l’elezione dei rappresentanti

Il docente delegato dal Dirigente, pubblicherà entro lunedì 3 ottobre, sul registro di classe le credenziali per consentire ai genitori l’accesso alla stanza virtuale di Zoom, poi, in sede assembleare, illustrerà la norma sulla composizione e sulle funzioni del Consiglio di Classe. Sebbene, a norma di legge, tutti i genitori godano dell’elettorato attivo e passivo (tutti cioè sono sia votanti che candidati), il docente delegato avrà cura di permettere ai genitori uno scambio di opinioni volto a individuare eventualmente i genitori più disponibili a svolgere le mansioni da rappresentante. Le elezioni si svolgeranno anch’esse on line utilizzando l’apposito link che ogni genitore riceverà sulla mail personale.

Ore        15,20      chiusura delle assemblee

Si rende noto che per eleggere i Rappresentanti dei Genitori in Consiglio di Classe è necessario utilizzare l’apposito link inviato via mail.

Si prega di controllare in spam e in posta indesiderata, perché, visto l’alto numero di invii, alcuni server di posta potrebbero considerare spam l’invio per le elezioni.

I genitori che non hanno comunicato al Liceo la loro mail e coloro che hanno più figlie/figli iscritte/i al Liceo Vittorini possono chiedere alla prof. Daniela Mortellaro, scrivendo a mortellaro@eliovittorini.it , l’invio di specifiche credenziali. Anche coloro che non avessero ricevuto nessuna mail – nemmeno in spam – possono richiedere le credenziali alla prof. Mortellaro.

Si precisa che la votazione è del tutto anonima, perché il sistema non associa la preferenza all’elettore, ma rileva solo se l’elettore ha votato o meno. Si ricorda che è possibile esprimere una sola preferenza.

La possibilità di votare resta aperta dal 4 ottobre al 7 ottobre 2022 compreso.

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

dott.ssa Albalisa Azzariti

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993)

 

 

 

 

 

 

All.  Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

 

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Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione

 

Art. 5 – Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe

 

  1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
  2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
  3. a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
  4. b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
  5. c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
  6. d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.
  7. Nella scuola dell’obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.
  8. Del consiglio di classe fanno parte a titolo consultivo anche i docenti tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali sono formulate dai docenti di materie tecniche e scientifiche, sentiti i docenti tecnico-pratici o gli assistenti coadiutori.
  9. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
  10. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti.
  11. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.
  12. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
  13. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all’articolo 19 lettera d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo.
  14. Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l’alunno.
  15. Per i provvedimenti disciplinari di cui alle lettere e), f), g), h), ed i) dell’articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, spetta al consiglio di classe formulare la proposta alla giunta esecutiva del consiglio di istituto competente ai sensi dell’articolo 10, comma 11.